ALLEVAMENTI BIOLOGICI

Gli animali si nutrono di erba e foraggio biologico e non assumono antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita e la produzione di latte.

ALLEVAMENTI BIOLOGICI

Anche agli allevamenti biologici si applicano le norme dell’Unione Europea contenute nei Regolamenti CE n. 834/07 e n. 889/08
Per quanto riguarda i sistemi di allevamento, si pone la massima attenzione al benessere degli animali, che si nutrono di erba e foraggio biologico e non assumono antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita e la produzione di latte. Inoltre, nelle aziende agricole devono esserci ampi spazi affinchè gli animali possano muoversi e pascolare liberamente. Gli animali devono essere alimentati rispettando il loro fabbisogno con prodotti vegetali ottenuti anch’essi con metodo di produzione biologico, coltivati di preferenza nella stessa azienda o nel comprensorio in cui l’azienda ricade.

L’allevamento bio è strettamente legato alla terra. Il numero dei capi che si possono allevare in azienda dipende dalla estensione della superficie di terreno disponibile. I sistemi di allevamento adottati devono soddisfare i bisogni etologici e fisiologici degli animali. Sono vietati il trapianto degli embrioni e l’uso di ormoni per regolare l’ovulazione eccetto in caso di trattamento veterinario di singoli animali. E’ vietato l’impiego di razze ottenute mediante manipolazione genetica.

Il trasporto del bestiame deve avvenire nel più breve tempo e in modo da affaticare il meno possibile gli animali. Le operazioni di carico e scarico devono effettuarsi senza brutalità. E’ vietato l’uso di calmanti durante il tragitto. Il trattamento degli animali al momento dell’abbattimento deve limitare la tensione e, nello stesso tempo, garantire l’identificazione e la separazione degli animali biologici da quelli convenzionali.

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È preferibile allevare razze autoctone, che sono meglio adattate alle condizioni ambientali locali, più resistenti alle malattie e adatte alla stabulazione all’aperto. Le condizioni di allevamento devono tenere conto del comportamento innato degli animali. In particolare, le strutture per l’allevamento devono essere salubri, correttamente dimensionate al carico di bestiame e devono consentire l’isolamento dei capi che necessitano di cure mediche. Inoltre deve essere assicurato spazio libero sufficiente a disposizione degli animali. Per ogni specie e categoria di animali il Regolamento CE definisce degli spazi minimi che devono essere garantiti sia al coperto (in stalle, ricoveri) sia all’aperto (paddock e altro). La dieta deve essere bilanciata in relazione ai fabbisogni nutrizionali degli animali. Per gli erbivori il 100% degli alimenti deve essere di origine biologica controllata , mentre per gli animali monogastrici, in deroga, è ammesso fino al 31.12.2009 il 10%, e fino al 31.12.2011 il 5% di alimenti convenzionali conformi, calcolati sulla sostanza secca annua. Per ulteriori informazioni: